1. Gli organismi di controllo autorizzati si attengono agli obblighi previsti dal regolamento e dalla presente legge e dall'allegato 5 della medesima legge.
2. Gli organismi di controllo autorizzati effettuano i controlli previsti dalle norme comunitarie secondo un piano tipo predisposto dall'organismo stesso ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9, paragrafo 5, lettera a), del regolamento, e depositato al momento della istanza di autorizzazione.
3. Il piano di controllo annuale, predisposto secondo i criteri e le modalità previsti nel piano tipo approvato e in base alle indicazioni stabilite con decreto del Ministero, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è trasmesso, per l'attività relativa all'anno successivo, entro il 31 gennaio di ogni anno al Ministero, alle regioni e alle province autonome interessate anche su supporto informatico.
4. L'organismo di controllo è tenuto a svolgere la propria attività secondo il piano di controllo annuale predisposto tenendo conto delle richieste di modifica eventualmente formulate dal Ministero, anche sulla base delle osservazioni presentate dalle regioni e dalle province autonome interessate.
5. È compito degli organismi di controllo verificare che la documentazione tenuta dagli operatori sia gestita con modalità di registrazione che garantiscano l'immodificabilità dei dati e, comunque, conservino traccia delle modifiche effettuate.